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COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO: RAFFORZAMENTO MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID19

OGGETTO: RAFFORZAMENTO MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIETRAMONTECORVINO.

IL SINDACOVISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a); VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimentoe gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;Pag. 2VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenzaepidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in data 13 marzo 2021, che ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo fino al 30 marzo;VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti perfronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratoricon figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;CONSIDERATO che nel comune di Pietramontecorvino si sta rilevando una vera e propria ondata epidemica,con virulenza tale da portare ad un copioso incremento giornaliero,costante,dei casi di positività tra la comunità;VISTO che allo stato attuale, dalle informazioni fornite dall’autorità sanitaria, per il tramite del Comando di Polizia Locale, gli attuali positivi risultano essere addirittura maggiori di 90 unità e, considerato il numero di abitanti di Pietramontecorvino, tale incidenza rende necessario un intervento immediatoe più incisivo per contenere la diffusione virale;CONSIDERATO che in questa delicata fase pandemica è necessario ridurre al minimo gli spostamenti dalle proprie abitazioni;SENTITO il parere del Presidente della Regione Puglia che nulla osta a questo provvedimento;VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26/03/2021VISTO l’art. 50 comma 5 del TUEL;ORDINAper le motivazioni espresse in premessa,dal 29/03/2021 al 11/04/2021:Pag. 3Servizi di ristorazione e bar:Non è consentita in qualsiasi fascia orariala ristorazione con consegna a domicilio. La ristorazione con asportoinvece, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentita fino alle ore 14:30, rispettando sempre i protocolli previsti.;Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3(bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 14:30; Commercio Le attività di vendita consentite ed individuate nell’allegato 23 Dpcm 02/03/2021e tutte le altre attività commerciali di qualsiasi categoria (artigiani, meccanici, servizi professionali e di consulenza, etc….) possono essere svolte fino alle ore 18:00,ad esclusione delle attività di generi alimentari, di carburante per autotrazione e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai e delle farmacie.E’ consentita la consegna a domicilio unicamente per le attività di generi alimentari e per le farmacie.Spostamenti:È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per quanto riguarda gli spostamenti per motivi di necessità (da considerare tali le necessità non rimandabili e con carattere di urgenza), gli stessi sono consentiti per una sola volta al giorno per nucleo familiaree per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento del fabbisogno; non sono ammessi stazionamenti di persone nelle vie e piazza pubbliche.Minori di anni 18Salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, non sono consentiti gli spostamenti dei minori di anni 18, non accompagnati da adulti, a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 07:00.Per tutte le altre fattispecie non regolate dai commi precedenti, si rimanda alla disciplina emanatadall’ordinanza della Regione Puglia n.88/2021 che,nello specificocon decorrenza 27 marzo e sino al 6 aprile 2021,prevede:-sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio oabitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le“seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità ourgenza;-sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone nonresidenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvoche per comprovati motivi di necessità o urgenza.-Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attivitàcommercialiconsentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossaad eccezione delle attività di vendita di carburante perautotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento,di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delleparafarmacie.-È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare lapresenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurareesclusivamente le attività che ritengono indispensabili e cherichiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restantepersonale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con lemodalità organizzative adottate.AVVERTEPag. 4Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14.07.2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito conmodificazioni in legge n. 35 del 22.05.2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.DISPONELa trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza, a:Polizia LocaleDipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Foggia;Prefettura di Foggia;Questura di FoggiaStazione Carabinieri di Pietramontecorvino;Compagnia Carabinieri di Lucera;Alla Regione Puglia –Dipartimento Sanità;La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico del Comune diPietramontecorvino e nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.pietramontecorvino.fg.it.Si riserva di variare, integrare, modificare, revocare o prorogare la presente ordinanza in riferimento alla modificazione dello scenario epidemico oppure in riferimento ad eventuale nuova normativa regionale o nazionale adottata; DEMANDAAgli uffici competenti la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la cittadinanza intera. COMUNICA Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla residenza municipale, 28marzo 2021

IL SINDACO Dott. Raimondo Giallella

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