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Green Pass obbligatorio: Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre (salvo proroghe) tutti o quasi tutti dovranno munirsi del green pass.

Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre (salvo proroghe) tutti o quasi tutti dovranno munirsi del green pass. Vediamo gli obblighi dei datori di lavoro e per i lavoratori.

Datori di lavoro:

I datori di lavoro devono adeguare il proprio piano anti-covid (cioè il protocollo messo in atto con la pandemia) con le specifiche del green pass. Fatto questo dovranno avvertire i lavoratori che coloro che siano sprovvisti del documento non possono lavorare con conseguente sospensione della retribuzione fino a quando non si regolarizzano. Il datore di lavoro deve verificare (in azienda) al momento dell’ingresso che il lavoratore abbia il green pass ed in caso di mancanza di questo, vietare l’ingresso sul luogo di lavoro. Non è possibile detenere registri ove trascrivere i controlli effettuati nel risposto della privacy quindi l’unico modo resta quello del controllo visivo del documento. In caso di violazione (cioè mancanza del green pass) oltre a sospendere la retribuzione ed impedire l’accesso sul luogo di lavoro, il datore dovrà comunicare al Prefetto le violazioni accertate. I datori di lavoro che non si attengono alle disposizioni del DL 127/21 sono soggetti ad una sanzione da 400 euro a 1.000 euro. Il lavoratore sprovvisto di green pass è equiparato ad un lavoratore assente ingiustificato e quindi come detto non viene retribuito. Dopo il 5° giorno di assenza il datore di lavoro (con meno di 15 dipendenti) può sostituire il lavoratore per ulteriori 10 giorni.

Lavoratori:

Il lavoratore sprovvisto di green pass deve comunicarlo al datore per non presentarsi a lavoro. In tal caso l’unica conseguenza è la sospensione dello stipendio sino alla regolarizzazione. Dato che è ammesso il controllo a campione, può accadere che il lavoratore sprovvisto di green pass, sia presente sul luogo di lavoro senza avvertire il datore. In questo caso il primo è soggetto ad una sanzione da 600 euro a 1.500 euro, inoltre potrebbe essere soggetto anche ad altri provvedimenti come previsti nei contratti nazionali di lavoro, per venir meno del rapporto fiducioso che lega datore e lavoratore.

Lavoratori autonomi:

L’obbligo del green pass riguarda anche i lavoratori autonomi quindi professionisti, commercianti, artigiani ed agricoltori. Anche l’artigiano senza locali deve esserne in possesso se si reca presso il domicilio del cliente o in analoghi luoghi quindi “non bisogna pensare che l’obbligo ricade sui datori di lavoro con sede fissa ma anche gli autonomi a domicilio”.

Si ricorda infine che in occasione di udienze nei tribunali sono esentati dal green pass gli avvocati, le parti ed i testimoni.

Da : Studio Viola Feliciano & Partners con sede in Lucera alla Via Dei Saraceni n. 20

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