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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORARI ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – INTEGRAZIONE.

E’ stata adottata ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORARI ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – INTEGRAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale:

VISTI:

– le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

– il D.P.C.M. del 17/05/2020 che dispone all’art. 1 comma 1 che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate “a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;

CONSIDERATA la necessità di equilibrare l’esigenza di una ripresa delle attività economiche con l’interesse primario di salvaguardare la salute pubblica, applicando misure idonee ad evitare occasioni di contagio e assembramenti di persone nonché a garantire le condizioni di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di contagio;

VISTA la propria Ordinanza n. 92 del 20/05/2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 c. 5 del d.lgs. 267/ 2000 – Adozione di misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Orari attività dei servizi di ristorazione”, con la quale è stato stabilito che l’attività dei servizi di ristorazione è consentita fino alle 24:00;

TENUTO CONTO delle esigenze manifestate dagli esercenti nell’incontro tenuto presso la sede municipale in data odierna in ordine al prolungamento dell’orario di apertura delle attività dei servizi di ristorazione nel fine settimana, in uno agli impegni assunti dai medesimi in ordine al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle misure di contenimento previste dalle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17/05/2020, anche mediante il posizionamento di transenne presso alcuni esercizi che persentano rischio di assembramenti;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per venire incontro alle esigenze degli esercenti e di prolungare pertanto l’orario di apertura nei giorni venerdì e sabato fino alle ore 01:00;

ORDINA

–           l’attività dei servizi di ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, è consentita nei seguenti orari:

o         fino alle ore 24.00 nei giorni domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;

o         fino alle ore 01:00 nei giorni venerdì e sabato;

–           al fine di assicurare da parte dei gestori il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle misure di contenimento previste dalle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17/05/2020, il servizio potrà essere effettuato esclusivamente al banco o al tavolo;

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino a nuova disposizione.

DISPONE

         di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

–           le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19.

SAN SEVERO, 22 maggio 2020

                                                                  l’Addetto Stampa

                                                                  dott. Michele Princigallo

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